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Il fascino indiscreto del reato d’immigrazione illegale

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Il fascino indiscreto del reato d’immigrazione illegale

di Guido Savio*

 

Proprio mentre il Senato sta approvando il DDL 733 sulla sicurezza, pare utile una riflessione oggettiva e scevra da pregiudizi ideologici circa il nuovo reato d’ingresso e soggiorno illegale degli stranieri in Italia.

Tra breve, infatti, l’ingresso e il soggiorno nel nostro paese di cittadini non comunitari in violazione della legge sull’immigrazione, sarà penalmente sanzionato. Vediamo come.

Nel testo originariamente proposto dal governo Berlusconi, la sanzione prevista era la reclusione da uno a quattro anni, con obbligo d’arresto e processo per direttissima. Nel corso dei lavori parlamentari, tuttavia, qualcuno deve aver fatto di conto e constatato che non ci sarebbero state risorse sufficienti per imprigionare e processare nei tribunali della Repubblica circa mezzo milione di persone (tale essendo la stima delle presenze irregolari), così da un giorno all’altro.

Si è, quindi, ripiegato sulla più comoda ipotesi contravvenzionale: pur sempre di reato si tratta, ma la pena è l’ammenda da 5.000 a 10.000 euro e l’attribuzione della competenza al giudice di pace – invece che al tribunale – riduce i costi della procedura. Ma non basta: il legislatore non è certo così sprovveduto da pensare di poter esigere il pagamento della sanzione da parte di persone clandestine, irregolari e, spesso, senza fissa dimora e prive di beni alla luce del sole da sottoporre a pignoramento. L’esecuzione della sentenza sarebbe impossibile, va da sé che le casse dello Stato non potrebbero essere rimpinguate. Ed allora si è escogitata la soluzione di obbligare il giudice di pace a sostituire l’ammenda con l’espulsione. La sentenza suonerebbe più o meno così: “In nome del popolo italiano ti condanno al pagamento dell’ammenda pari ad euro 5.000 , ma te la sostituisco con l’espulsione”.

Sennonché è dal 1989 – Martelli docet – che l’irregolarità dell’ingresso e del soggiorno degli stranieri è sanzionata in via amministrativa con l’espulsione del prefetto. E tale sanzione amministrativa continua ad esistere, anche con la nuova legge. Consegue che l’irregolare verrà denunciato per il nuovo reato e, contemporaneamente, espulso in via amministrativa. A questo punto, due sono gli scenari ipotizzabili:  

-                      la polizia riesce a dare effettiva esecuzione all’espulsione amministrativa, ne dà notizia al giudice che chiude il processo penale con una sentenza d’improcedibilità, essendo stato nel frattempo allontanato il reo;

-                      la polizia non riesce ad eseguire l’espulsione – che rimane dunque sulla carta – ed allora il giudice condannerà lo straniero imputato al pagamento dell’ammenda, sostituendola con l’espulsione.

Pare dunque evidente che il nuovo reato avrà come conseguenza o una sentenza di non luogo a procedere per avvenuta espulsione (che sancirà l’inutilità della procedura penale nel frattempo instaurata), oppure la collezione di espulsioni per l’irregolare: quella del prefetto cui si sommerà quella del giudice. Nessuna delle due concretamente eseguita.

Essendo lecito interrogarsi sull’utilità del marchingegno di nuovo conio, cerchiamo delle risposte plausibili.

Innanzitutto, si afferma a chiare lettere che entrare e soggiornare illegalmente in Italia costituisce reato. Che poi l’efficacia dissuasiva sia pressoché nulla poco importa, quel che conta è il messaggio che si veicola. Messaggio che fonda la sua – presunta – forza sul significato che, nell’immaginario collettivo, avrebbe la sanzione penale, anche se solo sbandierata a mo’ di faccia feroce. Un messaggio rassicurante per i consociati, finalmente si sta facendo qualcosa!

Ma, le conseguenze indotte dalla semplice prospettazione del nuovo reato sono già state riportate dagli organi di stampa: diminuiscono gli accessi di stranieri al pronto soccorso, ci si domanda se possa essere ammessa alla maturità la diciottenne priva del permesso di soggiorno, una cittadina ucraina muore di aborto in casa, chissà se si potranno iscrivere i figli a scuola o all’anagrafe. E già, perché i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono quasi tutti o pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, dunque, per legge, hanno l’obbligo di denunciare eventuali reati perseguibili d’ufficio di cui vengano a conoscenza durante l’esercizio delle loro pubbliche funzioni. E quello d’ingresso e soggiorno illegale è un reato perseguibile d’ufficio.

Dunque, il prevedibile effetto indotto dal nuovo reato è di allontanare gli stranieri irregolari, o in attesa delle determinazioni delle questure sulla loro posizione nel territorio – quindi in odore di possibile irregolarità – dalle amministrazioni pubbliche. Con la conseguenza della ulteriore marginalizzazione dei migranti che costituisce l’esatto contrario di una pratica politica inclusiva e volta all’integrazione degli stranieri nel nostro tessuto sociale, unica garanzia di sicurezza effettiva.

Vi è poi un ulteriore profilo recondito, ma che merita estrema attenzione relativamente all’utilità pratica del nuovo reato d’immigrazione illegale. La nuova legge amplia i termini massimi di trattenimento degli stranieri in attesa di esecuzione di espulsione negli appositi centri d’identificazione ed espulsione, portandoli da sessanta a centottanta giorni. Tale modifica va letta in correlazione con quanto previsto dalla direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. Lo strumento comunitario prevede che il trattenimento nei centri di detenzione possa durare fino ad un periodo massimo di un anno e mezzo, tuttavia considera il trattenimento come extrema ratio privilegiando il rimpatrio volontario, lasciando un congruo termine allo straniero prima del rimpatrio (da sette a trenta giorni). La normativa italiana non contempla tale opportunità, essendo tutte le tipologie di espulsione eseguite coattivamente. Tuttavia, detta direttiva consente ai paesi membri di non applicare lo strumento comunitario qualora i cittadini di paesi terzi siano sottoposti a rimpatrio come conseguenza di una sanzione penale. È evidente pertanto che la previsione del reato di ingresso e soggiorno illegale – che, come si è detto, è destinato a concludersi con un’espulsione – consente all’Italia di sottrarsi all’applicazione della direttiva comunitaria, per molti versi più favorevole agli stranieri rispetto alle disposizioni di diritto interno. Questa breve ma essenziale annotazione tecnica consente di comprendere pienamente la reale portata del nuovo reato.

Pare dunque evidente che l’introduzione nel nostro ordinamento del reato d’immigrazione illegale abbia un significato molto lontano da quello conclamato: a parere di chi scrive, infatti, la nuova configurazione normativa non è volta a fermare l’immigrazione clandestina, asseritamente fonte di ogni insicurezza, quanto, piuttosto, a far terra bruciata nei confronti dei migranti, relegandoli in condizione di ulteriore marginalità, con inutile aggravio di costi per l’amministrazione della giustizia, oltre che ad avere mano libera rispetto ai vincoli comunitari.

Il che comporta che la funzione della giustizia penale sia piegata a fini diversi da quelli consueti: non la tutela di beni di primario rilievo ed interesse pubblico, ma, al contrario, l’asservimento dello strumento penale in funzione sussidiaria rispetto all’azione amministrativa di polizia. Nel nome della sicurezza, s’intende.

La paura dell’invasione, reale o percepita non importa, la costruzione dello straniero come “nemico” di per sé, indipendentemente da fatti penalmente rilevanti eventualmente commessi (per i quali vanno applicate le norme vigenti, a condizione di parità con i cittadini), conducono alla configurazione di un sistema connotato da gravi profili di incostituzionalità e profondamente illiberale. Oltre che inutile.L’idea, peraltro assai diffusa anche in ambiti dichiaratamente democratici, che lo strumento penale sia una misura efficace per il governo di fenomeni complessi e di massa, come quello migratorio, continua ad esercitare un fascino ingannevole che può essere contrastato solo con il pacato utilizzo della ragione.

 

 * Guido Savio, avvocato - Associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione (Asgi).